IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  10
agosto  1988,   n.  377,  recante  regolamento   sulla  pronuncia  di
compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della citata legge n. 349
del 1986;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
1 febbraio 1991, concernente la nomina del collegio degli esperti;
  Considerato  che in  data 25  giugno  1997 e'  stata presentata  la
richiesta di  pronuncia di compatibilita' ambientale  per il progetto
delle opere mobili  di bocche di porto della laguna  di Venezia e che
in  data 14  luglio 1997  e' pervenuta  copia delle  pubblicazioni di
richiesta di  pronuncia di compatibilita' ambientale,  effettuata sui
quotidiani in data 23 giugno 1997;
  Considerato che in data 12 ottobre 1997 scade il termine di novanta
giorni, previsto  per la  pronuncia di compatibilita'  ambientale sul
progetto;
  Considerata la  complessita' dell'opera che  non permette e  chi ne
abbia   interesse  di   inoltrare  nei   termini  di   trenta  giorni
osservazioni, pareri, opposizioni, ai  sensi dell'art. 6 della citata
legge n.  349 del  1986, e  che necessita,  altresi', di  procedere a
pubbliche audizioni;
  Ritenuta la necessita'  di prorogare il termine  di novanta giorni,
al fine  di poter valutare  e approfondire le  possibili implicazioni
che  la  realizzazione  e  l'esercizio  dell'opera  potrebbero  avere
sull'ecosistema  delicato quale  quello della  laguna veneta  e della
citta' di Venezia, nonche' di  prorogare il termine dei trenta giorni
previsti per  inoltrare i pareri  e osservazioni  da parte di  chi ne
abbia interesse;
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera  ii), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 5 agosto 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il termine  di novanta  giorni di  cui all'art.  6, comma  4, della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e' prorogato fino al 30 giugno 1998.
  Il termine di trenta giorni di cui all'art. 6, comma 9, della legge
8 luglio 1986, n. 349, e' prorogato fino al 31 dicembre 1997.
  Il presente decreto, previa registrazione  da parte della Corte dei
conti,  sara' pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Dato a Roma, addi' 7 agosto 1997
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri;
                                  Ronchi, Ministro dell'ambiente
Registrato alla Corte dei conti il 1 settembre 1997
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 200